Recentemente la Corte d’Appello di Roma ha stabilito che l’amministratore ha il dovere di attivarsi “agli atti preparatori e strumentali propedeutici all’effettivo pagamento quali informare i condomini, fissare l’assemblea condominiale, recuperare le somme presso i morosi il tutto al fine di rendere il periodo di inoperatività della polizza il più breve possibile (corte d’appello Roma ex IV, 02/05/2018, n. 2779)”.
Il mancato pagamento della polizza assicurativa ricade sull’amministratore di condominio, il quale dovrà dimostrare di aver compiuto le misure propedeutiche a garantire la diligente esecuzione del suo mandato, con espresso riferimento alle necessarie azioni da intraprendere nei confronti dei condomini morosi. Un eventuale inadempimento che comporti infatti la perdita del risarcimento da parte della Compagnia Assicurativa dovrà quindi essere imputato all’amministratore stesso.
La decisione è stata presa in seguito a un avvenimento tutt’altro che irripetibile: un condomino ha citato in giudizio l’amministratore chiedendo di essere risarcito per i danni che il proprio appartamento aveva subito a causa di un incendio scoppiato all’interno del fabbricato.